Modulistica

Prericonoscimento nascituro

Il PRERICONOSCIMETO รจ un procedimento diretto al riconoscimento del figlio concepito fuori dal matrimonio, con apposita dichiarazione posteriore al concepimento e anteriore alla nascita dello stesso (Art. 254 cc.).

I genitori non coniugati possono riconoscere il proprio figlio prima della nascita, con apposita dichiarazione avanti all’Ufficiale dello Stato Civile. Questa dichiarazione, detta “prericonoscimento”, non è obbligatoria e non sostituisce la dichiarazione di nascita, che è l’atto con il quale vengono ufficialmente attribuiti il nome e il cognome al nuovo nato.

Lo scopo del prericonoscimento è quello di garantire il sorgere del rapporto di filiazione, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo, a rendere la denuncia di nascita. Pertanto, nel caso in cui i genitori non coniugati abbiano fatto l’atto di prericonoscimento, la dichiarazione di nascita può essere resa da un solo genitore.

Requisiti

Il riconoscimento di un figlio nascituro può essere richiesto da chi abbia compiuto i sedici anni di età, quando vi sia uno stato di gravidanza conclamata della madre e i genitori non siano tra loro parenti o affini nei gradi che ostano il riconoscimento (articoli 250 e 251 del Codice Civile).

La dichiarazione può essere effettuata:

  • dalla sola madre;
  • dal padre solamente dopo il riconoscimento già effettuato dalla madre e con il consenso della stessa. Non è ammesso, infatti, il riconoscimento del solo padre in quanto l'identificazione del nascituro comporta necessariamente l'indicazione della madre che è possibile solo se questa lo consente (articolo 258 codice civile);
  • da entrambi i genitori.
  • I dichiaranti devono aver compiuto 16 anni e almeno uno di essi deve essere residente nel Comune di Nemi.
    La dichiarazione può essere anche resa da cittadini stranieri, purché muniti di apposita dichiarazione consolare.

 

Iter della pratica

Per lo svolgimento della pratica occorre inviare la richiesta via mail all’indirizzzo:comunedinemi@pec.it  indicando i propri dati, un recapito telefonico e allegando:

  • Documento di riconoscimento valido del/dei dichiarante/i (Carta di identità, Passaporto o altro documento di identità equipollente);
  • Un certificato medico in originale redatto dal medico di base o dal ginecologo che attesti le generalità complete della gestante (cognome, nome, data e luogo di nascita) e la settimana o mese di gravidanza. Il certificato dovrà essere datato, timbrato e firmato dal medico.

(da consegnare in originale al momento della dichiarazione).

L’ufficio dello Stato Civile provvederà ad acquisire l’ulteriore documentazione necessaria e contatterà gli interessati per fissare l’appuntamento per la dichiarazione.

Il giorno dell’appuntamento i genitori dovranno presentare in originale la documentazione già inviata tramite email (documenti d’identità, certificato medico di gravidanza).

Avvenuto il prericonoscimento, verrà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento, da presentare al momento della denuncia di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Dove rivolgersi

Per lo svolgimento della pratica è necessario concordare un appuntamento con l’Ufficio dello Stato Civile ai recapiti sotto indicati. A chiusura del procedimento, contestuale alla ricezione della dichiarazione, verrà rilasciata copia della dichiarazione di riconoscimento da presentare successivamente al momento della denuncia di nascita del figlio, se uno dei due genitori o entrambi non potranno essere presenti.

Comune di Nemi – Ufficio dello Stato Civile

tel. 06936501219 - 06936501222

Pec.comunedinemi@pec.it