Ordinanza Comune di Nemi -Manutenzine terreni e cigli stradali e fossi di scolo.

Data di pubblicazione:
21 Maggio 2020
A TUTTI I PROPRIETARI DI TERRENI CONFINANTI CON STRADE COMUINALI E/O FOSSI DI SCOLO DI PROVVEDERE ENTRO IL TERMINE DI GIORNI 30 DALLA PUBBLICAZIONE DELLE SEGUENTI ORDINANZE

 

• La vegetazione non deve eccedere i limiti dei con ni della proprietà, eventuali rami di alberi ad alto fusto aggettanti sulla strada sono consentiti solo se di altezza superiore a 5,5 mt dal terreno e non considerati pericolosi, altrimenti devono essere recisi.

• In particolar modo le siepi, gli arbusti e la vegeta- zione in genere non deve coprire i segnali stradali, illuminazione pubblica, le cunette di scolo delle acque ed eventuali opere di pertinenza pubblica.

• Il taglio delle sporgenze arboricole è dovuto sia al con ne con aree pubbliche, con strade di qual- siasi dimensione e caratteristica.

• La violazione di uno solo di questi precetti com- porta la sanzione amministrativa di 300,00 euro e ogni altra eventuale conseguenza di natura civile e penale (danni a terzi, oltre che all’ente o più grave reato). In caso di inadempienza sarà il comune, attraverso una ditta designata, a provve- dere allo sfalcio e alla pulizia dei con ni, salvo poi addebitare i relativi costi alla proprietà del fondo.

MANUTENZIONE DEI FOSSI DI SCOLO

• Il proprietario del fondo è responsabile della manu- tenzione del fosso di scolo e deve provvedere alla stessa in proprio e con propri mezzi. Tale obbligo insiste sul proprietario del fondo indipendentemen- te dalla provenienza dei sedimenti e dei detriti così come previsto dal Codice Civile.

• Si è autorizzati ad e ettuare piccoli movimenti di terra al solo scopo di rimuovere il sedimento all’inte- rno dell’alveo del fosso.

• L’alveo del fosso deve essere sgombero da detriti, fogliame e non invaso dalla vegetazione circostante, ovvero deve essere aperto, visibile e l’acqua deve uire al suo interno senza svasi, tracimazioni, ristagni od ostacoli lungo il percorso.

• L’alveo del fosso deve mantenere inalterate le pro- prie dimensioni originarie. Qualora tali dimensioni dovessero ridursi a causa dei sedimenti e detriti de- positatisi a seguito di piogge o esondazioni, il pro- prietario del fondo è tenuto a rimuovere i sedimenti e i detriti in proprio e con propri mezzi, no a riporta- re il fosso alle dimensioni originali.

• È vietato costruire qualsiasi opera all’interno degli argini e a ridosso degli stessi. È altrettanto vietato convogliare le acque del fosso dentro ogni tipo di tubatura (indipendentemente dal materiale e dalle dimensioni della stessa) senza preventiva autorizza- zione degli organi competenti.

• È inoltre vietato costruire dei ponti di passaggio a ridosso del fosso di scolo senza preventiva autorizza- zione degli organi competenti.
• La violazione di uno solo di questi precetti compor- ta la sanzione amministrativa di 300,00 euro e ogni altra eventuale conseguenza di natura amministrati- va, civile e penale.

Per tutte le ordinanze il proprietario del fondo è chia- mato a rispondere delle violazioni amministrative come responsabile in solido insieme a eventuali con- duttori o usufruttuari materialmente responsabili della violazione.


Allegati

Ultimo aggiornamento

Giovedi 27 Maggio 2021